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lunedì 3 settembre 2012
D. M. 12/07/2011 disposizioni attuative della Legge 170 del 2010 DSA
Il D. M. del 12/07/2011 indica le disposizioni attuative della Legge 170 del 2010 sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento i DSA.
Le linee guida per “il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” ( che sono allegate a parte – http://www.integrazionescolastica.it/upload/art1089/linee_guida_dsa_allegato_DM_12_07_2011.pdf ) NON ammettono più ignoranza da parte di nessuno, presidi compresi....
mercoledì 18 aprile 2012
Prove Invalsi 2012 - Nota alunni disabili e alunni DSA
I signori dell'Invalsi chiedono gentilmente di sbattere fuori dall'aula gli alunni disabili o DSA che hanno bisogno dell'insegnante di sostegno per le prove invalsi, a dispetto di quanto dice la normativa sugli strumenti compensativi, gli insegnanti NON possono leggere ad alta voce le prove agli alunni in questione:
" In generale, sono ammessi strumenti dispensativi e misure compensative, con la sola condizione che questi non modifichino le modalità di effettuazione delle prove per gli altri allievi della classe. Non è pertanto possibile la lettura ad alta voce della prova, né la presenza in aula dell’insegnante di sostegno."
Se ritenuto opportuno dal Dirigente scolastico, è consentito che gli allievi con disabilità intellettiva o altra disabilità grave svolgano una o a tutte le prove SNV in un locale differente da quello utilizzato per gli altri allievi della classe. Solo in questo caso, è anche possibile la lettura ad alta voce della prova e la presenza dell’insegnante di sostegno."
... in sostanza gli insegnanti di sostegno non possono guidare l'alunno perchè potrebbero disturbare la classe !Leggete e ridete ....
martedì 20 marzo 2012
NON si può non valutare un alunno disabile
Ricordo e sottolineo, che gli alunni disabili hanno il diritto alla valutazione in tutte le materie, NON si può dispensarli in nessuna disciplina. Anche la sola presenza alla lezione, come per i casi gravissimi, è una forma di apprendimento!
La normativa di riferimento è Art. 15 - O.M.90/2001.
Valutazione degli alunni in situazione di handicap, vediamola.
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Qualora il PEI abbia individuato per l’alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI.
Tali voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte. Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico – d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi lunghi per l’effettuazione delle prove scritte….
domenica 19 febbraio 2012
Ruolo e competenze dell'Insegnante di Sostegno ed Integrazione Scolastica
Normativa per le competenze ed il ruolo dell’Insegnante di Sostegno ed Integrazione Scolastica.
Le Linee Guida per l’Integrazione Scolastica del Ministero spiegano molto bene il ruolo di tutti i docenti, dirigente compreso. Si evince chiaramente che l’Insegnante di Sostegno è un attivatore delle procedure per l’INTEGRAZIONE SCOLASTICA e che coordina le attività a tale scopo. Tutti i docenti verranno quindi COORDINATI dall’Insegnante di Sostegno ed Integrazione Scolastica…
Le Linee Guida per l’Integrazione Scolastica del Ministero spiegano molto bene il ruolo di tutti i docenti, dirigente compreso. Si evince chiaramente che l’Insegnante di Sostegno è un attivatore delle procedure per l’INTEGRAZIONE SCOLASTICA e che coordina le attività a tale scopo. Tutti i docenti verranno quindi COORDINATI dall’Insegnante di Sostegno ed Integrazione Scolastica…
giovedì 16 febbraio 2012
Esami di stato: Prove equipollenti, Obiettivi Minimi e/o Differenziati
Le prove equipollenti possono consistere in:
1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).
2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa).
(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94). ....
Esami Superiori alunni disabili
Seguo un alunno con disturbo del linguaggio espressivo ICD F80.1 e Disturbi misti delle capacità scolastiche, con rapporto in deroga. Chiesi alla madre una certificazione nuova. L’alunno durante il 1 anno -2007/08 e il 2 anno 2008/09 ha usufruito del PEI sottoscritto dalla famiglia, ammesso alle classi successive con votazione riferita al PEI e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 13 dell’O.M. n. 80 del 9.3.1995. Anche quest’anno lo stesso PEI sottoscritto dalla famiglia ed esame con prove differenziate e attestato delle competenze ( DPR 23.7.1998, n. 323, art. 13).e c.m.125/2001 certificazione dei crediti.
Adesso con l’approssimarsi dell’esame la madre è venuta alla carica per un esame che consenta al figlio il diploma di qualifica uguale agli altri alunni...
Adesso con l’approssimarsi dell’esame la madre è venuta alla carica per un esame che consenta al figlio il diploma di qualifica uguale agli altri alunni...
Programmazione con Obiettivi Minimi e/o Differenziati
Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata (Obiettivi Minimi) e Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe).
Ci sono due percorsi da seguire: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti,ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.
I percorsi sono 2: Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali e Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l’alunno disabile, o con difficoltà di apprendimento….
Primo percorso
Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001).
Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:
1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).
Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.
Le prove equipollenti possono consistere in:
1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).
2. MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa).
(Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).
4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte ( comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94).
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